Il Parco dell’Appia Antica è salvo. Non si farà la mega lottizzazione da 50 ettari nell’area del Divino Amore. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha bocciato, in maniera definitiva, il ricorso presentato dalle società Futuro Immobil Italia srl e Arcadia 2007 srl, relativo al progetto Print Ecovillage.
Il Comune di Marino, quindi vince il ricorso e salva l’area sulla quale era prevista la salvaguardia come estensione del parco dell’Appia Antica.
Niente cemento, quindi, su un’area definita di pregio agricolo e naturalistico nella quale il piano edificatorio avrebbe portato oltre 13 mila persone.
SI chiude così una vicenda che ha visto impegnato su questo fronte tante associazioni ambientaliste che hanno contribuito a contrastare questo mega progetto edilizio.
Le motivazioni della sentenza del 26 settembre scorso sono state rese note il 14 gennaio ed hanno dato torto alle società costruttrici che avevano denunciato il Comune di Marino, il Parco e la Regione Lazio per aver dapprima concesso le autorizzazioni e poi sospese e revocate dal Comune.
Così si è pronunciato il Consiglio formato dai magistrati Vincenzo Lopilato, Presidente FF, Silvia Martino, Consigliere, Giuseppe Rotondo, Consigliere, Luca Monteferrante, Consigliere, Luigi Furno, Consigliere, Estensore
I Fatti
Il 30 luglio del 2013 venne stipulata una convenzione tra il Comune di Marino e le società consorziate DeA Capitale Real Estate, Futuro Immobil Italia e Arcadia 2007 per un intervento urbanistico in località Divino Amore.
Nel 2016 venne costituito il consorzio Ecovillage tra i proprietari delle aree interessate all’intervento urbanistico.
Tutto nasceva da una previsione del prg comunale (1994), nella quale l’area di proprietà del consorzio era classificata quale zona D, sottozona D6-A, con possibilità di destinazioni industriali, artigianali e commerciali e indice di edificabilità di 1,75 mc/mq.
In data 7 luglio 2011, la società Ecovillage (all’epoca proprietaria dell’intero compendio interessato dall’intervento) aveva presentato una proposta di programma in variante, recante: riduzione delle volumetrie (da ca. 889 mila mc. a 460 mila, a fronte di una modifica delle destinazioni d’uso da artigianale, industriale e commerciale a residenziale per 360 mila mc. e commerciale per i restanti 100 mila mc. con cessione gratuita al Comune delle aree per viabilità principale, standard, parcheggi, verde e servizi (49 mila mq. ca. per servizi pubblici extra standard; 6,65 mila mq. su cui realizzare 20 mila mc. di edilizia residenziale pubblica; complesso di casali “Negroni-Tudini” per ca. 6,5 mila mc.); più una contribuzione, a carico del proponente, di 18 milioni di euro, oltre iva, per opere di urbanizzazione secondaria;
Nel 2011 il Comune di Marino aveva assunto una serie di deliberazioni consiliari volte a dare attuazione al protocollo: n. 35, di presa d’atto del protocollo; n. 36, di approvazione del master plan; e n. 37, recante adozione del progetto urbanistico.
Il 15 febbraio 2013, la Giunta regionale del Lazio aveva approvato il progetto urbanistico e il 30 luglio 2013 il Comune e i proprietari delle aree avevano sottoscritto la convenzione urbanistica; in esecuzione di quest’atto, la proponente aveva ceduto al Comune l’area di 49 mila mq. (con destinazione F4a), i casali “Negroni-Tudini” nonché il comparto Z6 (mq. 6.650) per edilizia residenziale pubblica;
Nel corso del 2016 il consorzio Ecovillage aveva trasmesso al Comune, ai fini dell’espressione del nulla osta.
Tutto pronto quindi per l’avvio della mega lottizzazione? No, perché con la nuova giunta comunale insediatasi venivano cambiate le previsioni urbanistiche sull’area, in antitesi con lo sviluppo urbanistico che già si era messo in piedi, arrivando alla sospensione cautelare da parte del Comune di Marino del protocollo d’intesa del 2011, avviando al contempo il procedimento di sospensione del progetto urbanistico Ecovillage.
Da qui il primo ricorso al Tar da parte delle società coinvolte nel progetto urbanistico. Ma dopo la sentenza del Tar la vicenda è approdata al Consiglio di Stato che ha posto la parola fine a questa vicenda.
Va anche sottolineato come nel 2018, veniva esteso il perimetro del Parco dell’Appia Antica e che la Regione Lazio non rilasciò la Via (la valutazione di impatto ambientale) propedeutica alla realizzazione della lottizzazione.
Il Tar comunque in una prima sentenza aveva annullato le delibere del Comune di Marino del 2018, respingendo le richieste risarcitorie e si arriva così al consiglio di Stato, dove le aziende hanno ribadito la condotta arbitraria e dannosa del Comune, chiedendo un risarcimento milionario al Comune.
Le motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato
Il Collegio giudicante, ha eccepito alle società di non aver mai rispettato la richiesta del Comune relativa alla consegna dei progetti preliminari, così come non furono mai attivate le conferenze di servizio per la realizzazione del progetto, che ricordiamo incideva su quasi 51 ettari.
Così come la Regione pur avendo sollevato delle osservazioni e pur chiedendo integrazioni al consorzio non ricevette adeguate risposte. Come è stata contestata al consorzio la nuova istanza di VIA del luglio 2018 priva della richiesta dei titoli edilizi per le opere di urbanizzazione primaria.
Il Collegio ha ritenuto che, al momento dell’intervento legislativo regionale relativo all’estensione del parco dell’appia antica, il diritto a costruire non solo non era ancora sorto, ma era lungi dal sorgere in tempi brevi e con certezza, venendo in rilievo un procedimento di autorizzazione ambientale connotato, come noto, da ampi profili di discrezionalità.
Recita così la sentenza “Se è vero infatti che il PRINT Ecovillage è stato approvato nel 2013 dalla Regione Lazio, è anche vero che la “stabilità” dello stesso PRINT – e dunque i relativi diritti edificatori NDR – poteva considerarsi incerta e ciò per una pluralità di ragioni. Innanzitutto i terreni in questione erano stati oggetto fin dal 2002 di una proposta di ampliamento del parco dell’Appia Antica, presentata nel procedimento di approvazione del piano del parco e motivata con le caratteristiche di particolare pregio ambientale dell’area.
Il procedimento non si è mai definitivamente interrotto, tanto è vero che esso, ripreso nel 2016, si è infine concluso nel 2018 con l’approvazione del Consiglio regionale, che ha successivamente introdotto anche l’ampliamento già proposto, con la legge regionale in esame.
In secondo luogo, il piano territoriale paesistico n. 9 “Castelli romani” (approvato ai sensi dell’art. 19 della legge reg. Lazio n. 24 del 1998; già classificava la zona “Divino Amore” come «agricola con rilevante valore paesistico ambientale» anche per tale ragione il PRINT Ecovillage è stato impugnato davanti al TAR da diversi soggetti, tra cui la Città Metropolitana di Roma.
Negli anni immediatamente successivi al 2013 si sono registrate iniziative finalizzate all’ampliamento del parco, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale di Marino 27 settembre 2016, n. 18, che ha espresso la volontà di fermare l’edificazione dell’area in questione e di chiedere al Presidente della Regione di procedere all’ampliamento del parco regionale dell’Appia Antica”.
In base alle suesposte considerazioni, la Corte costituzionale ha concluso nel senso che “Nel descritto contesto, l’ampliamento del parco avvenuto nel 2018 non può considerarsi un fatto imprevedibile da parte dei proprietari delle aree, i quali, se potevano aspirare a realizzare quanto indicato nelle previsioni urbanistiche nel frattempo definite, nondimeno erano a conoscenza sia del valore ambientale delle aree sia delle molteplici iniziative pubbliche dirette al suo riconoscimento.
Tale consapevolezza risulta confermata dalla condotta delle società interessate che hanno costituito il Consorzio di urbanizzazione nel 2016 (cioè ben tre anni dopo l’approvazione del PRINT) e presentato l’istanza di valutazione di impatto ambientale per le opere di urbanizzazione e l’istanza di permesso di costruire rispettivamente il 14 novembre 2017 e il 1° ottobre 2018 tanto che il progetto di urbanizzazione non era stato ancora concretamente avviato al momento
dell’approvazione della norma censurata “